GILDA INSEGNANTI DI VERCELLI

La sede è aperta
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
                                                                                 
Temporaneamente con appuntamento

In orario di chiusura potete lasciare un messaggio o inviare un fax allo 0161-69319 oppure contattarci via mail: gildavc@tin.it

presso la sede CAF- ACLI, al primo piano di via A. Giordano, 28 -

Le consulenze saranno soltanto per appuntamento 

Giovedì pomeriggio

 Per fissare appuntamento telefonare allo 016169319

 o al n. 3391468304.

contatt

Gildatitutela

sito gilda insegnanti

 

 

 

 linklogoumans

 

 

 

 

logoprofdoc

 

 

logo cgu

 

 

 istanze online 

 

 banner art33

 

 logo centrostudigilda

 

 


 Le principali novità (art. 2 comma 7 ipotesi CCNI)

 I neo assunti con decorrenza giuridica 2021-22, ma anche 2020- 21, possono presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2022/2023 al fine di poter acquisire la titolarità definitiva presso un’istituzione scolastica. Coloro che invece vogliono restare nella scuola che è stata loro assegnata all’atto della nomina non sono obbligati a produrre domanda, in quanto la titolarità viene acquisita nella sede di attuale servizio, che non è resa disponibile nei movimenti. Quest’ultima ipotesi vale anche nel caso di non soddisfacimento della domanda. Nei successivi tre anni, il docente non potrà presentare alcuna domanda di mobilità, né accettare incarichi a TD. (articolo 2 comma 6 ipotesi CCNI). Quindi, di fatto il blocco triennale previsto dalla legge viene solo rinviato di un anno.

Criticità: il blocco triennale rimane

• Il blocco triennale rimane per tutti i docenti di ruolo che ottengano l’accoglimento della domanda di mobilità a prescindere dal fatto che l’abbiano ottenuta su preferenza analitica (codice della scuola) o su preferenza sintetica (codice del comune, del distretto o della provincia). • In pratica il blocco è stato rimosso per i neoimmessi in ruolo, ma solo ai fini del diritto di partecipare alla mobilità per la prima volta. Una volta accolta la domanda, all’atto dell’assegnazione della titolarità sulla sede di trasferimento, rimangono comunque vincolati per 3 anni. • Nei fatti, con questo nuovo contratto, si introduce per tutti, a regime, la possibilità di spostarsi solo ogni tre anni (articolo 2 comma 6 del CCNI).

Criticità : mobilità dei docenti di sostegno verso i posti comuni

• Nel vecchio CCNI tutti i docenti assunti su posto di sostegno, potevano di norma chiedere il trasferimento su posto comune una volta portato a termine l’obbligo di permanenza quinquennale su posto di sostegno. Tale mobilità era già difficile, in quanto essi partecipavano sui posti disponibili relativi alla seconda fase dei movimenti, dopo gli altri docenti già titolari di posto comune (punto G seconda fase). • Nella sequenza dei movimenti del nuovo CCNI il trasferimento da posto di sostegno è scivolato tra le ultime operazioni della II fase (punto H ter) e solo per il 2022/23 i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune saranno disposti su tutti i posti disponibili (100%), per l’anno scolastico 2023/2024 l’aliquota seconderà al 75% e dall’anno scolastico 2024/2025 sarà ulteriormente ridotta al 50%. (allegato 1 – ordine delle operazioni, seconda fase). In pratica, viene introdotta per contratto una compressione del diritto alla mobilità dei docenti di sostegno non prevista da alcuna norma di legge. Dunque la clausola potrebbe essere nulla.

Validità del contratto

L’ipotesi di CCNI avrà validità triennale (art. 1 comma 2) anche se a breve sarà avviata la trattativa all’Aran per il rinnovo del CCNL ormai scaduto. Non si comprende come un contratto integrativo possa avere una durata temporale che non sia allineata con quella del CCNL da cui discende. Anche se all’art. 1 comma 9 è scritto che: “Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto collettivo nazionale di comparto” a nostro avviso sarà necessario stipulare un nuovo CCNI sulla mobilità.

La posizione della Gilda

• L’ipotesi di CCNI contiene degli aspetti peggiorativi rispetto al passato e sottoscriverla avrebbe significato da parte nostra l’approvazione di tali peggioramenti. I contratti vengono di solito stipulati per migliorare le condizioni lavorative di tutto il personale, non per peggiorarle. In questo caso, gli aspetti migliorativi sono limitati e riguardano solo una categoria di docenti, mentre gli aspetti peggiorativi sono tanti e riguardano una vasta platea di personale.