Con riferimento alle previsioni normative di cui al DPCM del 4 marzo 2020, finalizzate al contrasto della evoluzione del fenomeno epidemiologico COVID-19 sul territorio nazionale, si evidenzia:
A) il Decreto cit. prevede espresse misure logistiche di prevenzione dell’epidemia: in particolare, l’art. 1, comma 1 lett. a) stabilisce che “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting in cui è coinvolto…personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali”. Il collegio dei docenti costituisce senz’altro una riunione (di circa 100 o molte più persone, come detto). Il Personale scolastico è “incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali” ai sensi della Legge n. 146/1990. Pertanto, la convocazione del collegio docenti violerebbe apertamente tale previsione.
B) il Decreto cit. prevede ulteriori misure logistiche di prevenzione dell’epidemia: in particolare l’art. 1, comma 1 lett. b), richiamando la lett. d) della tabella allegata al Decreto, impone una “distanza interpersonale di almeno un metro”. Tale circostanza sarebbe impossibile da garantire costantemente durante un Collegio dei docenti, considerata la scarsa ampiezza della maggior parte delle aule nelle quali essi sono tenuti, visto soprattutto l’ingente numero dei partecipanti, che abitualmente stazionano per lungo tempo l’uno di fianco all’altro.
C) il Decreto cit. non onera espressamente i Dirigenti Scolastici di convocare ad horas i Collegi dei docenti degli Istituti Scolastici, piuttosto si limita a prevedere solo delle misure di didattica alternative (a distanza);
D) fermo il contenuto delle disposizioni di cui al Decreto cit., i Dirigenti Scolastici hanno altresì l’obbligo, rilevante in punto civile e penale – e in questo periodo in modo ancor più stringente – di garantire ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. la sicurezza dell’ambiente di lavoro e, quindi, di tutelare l’incolumità fisica e psichica dei lavoratori. Sicurezza ed integrità che sarebbero ingiustificatamente messe a rischio nel caso di eventuale convocazione del collegio dei docenti.
E) l’eventuale inosservanza delle previsioni di cui al Decreto cit. da parte dei Dirigenti Scolastici integrerebbe la violazione dell’art. 650 cod. pen. “Inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità”, reato per il quale è prevista la pena dell’arresto fino a tre mesi.

















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